Il rame ammesso in agricoltura e viticoltura


Articolo pubblicato il 21 Marzo 2019 in Biodistretto Colli Euganei

Dopo la normativa europea interviene il Ministero delle politiche agricole per dare un chiarimento circa i quesiti emersi sull’utilizzo del rame. Si può leggere infatti nella nota che:
“A tal proposito, si conferma che allo stato attuale sono vigenti contemporaneamente 2 limiti:
– Max 28 kg/ha in 7 anni ai sensi del Reg. (UE) n. 1981/2018;
– Max 6 kg/ha all’anno ai sensi del Reg. (CE) n. 889/2008.
Ciò significa che a partire dal 1° gennaio 2019 è possibile utilizzare in un singolo anno massimo 6
kg/ha di rame purché nell’arco di 7 anni non si superi il limite di 28 kg/ha. Ad es. nel 2019 si potrà
usare un massimo di 6 kg/ha purché nel settennio 2019-2025 non si superi complessivamente il limite
di 28 kg/ha.
Qualora le Regione o PPAA, ai sensi dell’art. 2, punto 13) del DM 6793/2018, abbiano adottato la
deroga per il superamento del limite di 6 kg/ha/anno, prevista dal Reg. (CE) n. 889/2008, l’operatore
risulta autorizzato ad utilizzare nel singolo anno un quantitativo di rame superiore ai 6 kg/ha. Tuttavia
lo stesso operatore dovrà comunque rispettare il limite complessivo di 28 kg/ha nell’arco temporale di 7 anni.”

I tecnici di Os.Te Osservatorio Tecnico Euganeo nell’ambito di Territori BIO, progetto finanziato da PSR, nel biennio 2018-2020 stanno effettuando sperimentazioni e prove di utilizzo di sostanze sinergiche all’uso di rame e zolfo con lo scopo di ridurre l’input di principi attivi considerati critici nella gestione biologica dei vigneti.
Sono in corso inoltre le prime valutazioni delle risposte di alcune varietà resistenti presenti nel territorio euganeo.